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CH-TI
Art. 6 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 6 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Per ottenere l’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali
a) avere l’ esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’ estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 ann i, di decisioni di revoca dell’ autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.