Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.400 CH-TI

Art. 6 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (29 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Per ottenere l’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali

a) avere l’ esercizio dei diritti civili;

b) non aver subito, in Svizzera o all’ estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;

c) godere di ottima reputazione;

d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;

e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 ann i, di decisioni di revoca dell’ autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

← Art. 5 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Art. 7 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →