705.400
CH-TI
Art. 5 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 5 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone
a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente;
b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).
2 Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’ aut orizzazione all’ esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.