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Art. 5 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 5 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone

a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente;

b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;

c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);

d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

2 Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’ aut orizzazione all’ esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

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