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Art. 4 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 4 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 L’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente

a) è in possesso dei requisiti professionali e

b) adempie le condizioni personali.

2 Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

3 Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizion i stabilite per il rilascio, l’ autorizzazione viene revocata.

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