705.400
CH-TI
Art. 4 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 4 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 L’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente
a) è in possesso dei requisiti professionali e
b) adempie le condizioni personali.
2 Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.
3 Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizion i stabilite per il rilascio, l’ autorizzazione viene revocata.