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Art. 3 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 3 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’ OTIA.

2 In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare eff ettivamente alla gestione dell’ attività societaria.

3 Per l’ammissione all’ esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.

4 Le p ersone in possesso dell’ autori zzazione vengono iscritte nell’ Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.

Requisiti per l’ autorizzazione

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