705.400
CH-TI
Art. 29 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 29 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [5]
Pubblicat a nel BU 2004 , 231.
[5] Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.