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Art. 29 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 29 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [5]

Pubblicat a nel BU 2004 , 231.

[5] Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.

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