705.400
CH-TI
Art. 28 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 28 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
La Legge sulla protezione e sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.