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Art. 28 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 28 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

La Legge sulla protezione e sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

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