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Art. 27 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 27 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

2 Gli atti passibili di misure dis ciplinari, commessi prima dell’ entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all’ autore.

3 l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’ Autorità istituita dal diritto previgente.

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