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Art. 25 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 25 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

[3] 1 Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.

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