705.400
CH-TI
Art. 25 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 25 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
[3] 1 Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
[3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.