Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.400 CH-TI

Art. 24 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (29 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 24 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titola re dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto n el Cantone o come iscritto all’ Albo, oppure ancora suscita altri menti nei confronti di terzi l’ impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.

2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

← Art. 23 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Art. 25 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →