705.400
CH-TI
Art. 24 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 24 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titola re dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto n el Cantone o come iscritto all’ Albo, oppure ancora suscita altri menti nei confronti di terzi l’ impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.
2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.