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Art. 23 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 23 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via pro vvisionale la sospensione dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

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