705.400
CH-TI
Art. 23 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 23 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via pro vvisionale la sospensione dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.