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Art. 22 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 22 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell’ ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

2 Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

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