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Art. 21 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 21 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Il procedimento discipli nare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’ autore della s egnalazione viene comunicato l’ avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

2 Il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento di perizie e di sentire testimoni. [1]

3 Prima della decisione, all’ interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

4 Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [2]

[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[2] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.

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