705.400
CH-TI
Art. 20 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 20 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 La sanzione è commisurata alla gravità dell’ infrazione e al grado della colpa.
2 La sanzio ne è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’ esercizio della professione.