705.400
CH-TI
Art. 2 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 2 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
L’ esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autoriz zazione rilasciata dall’ Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).