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Art. 2 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 2 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

L’ esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autoriz zazione rilasciata dall’ Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).

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