705.400
CH-TI
Art. 19 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 19 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni
a) l’ ammonimento;
b) la multa fino a fr. 20'000.--;
c) la revoca dell’autorizzazione all’ esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).
2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
3 La revoca dell’ autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’ autorità comp etente del Cantone nel quale l’ ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.
4 L’ azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.