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Art. 19 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 19 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni

a) l’ ammonimento;

b) la multa fino a fr. 20'000.--;

c) la revoca dell’autorizzazione all’ esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

3 La revoca dell’ autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’ autorità comp etente del Cantone nel quale l’ ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

4 L’ azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.

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