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Art. 18 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 18 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 La vigilan za sull’ applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

2 La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 u lteriori membri, proposti dall’ OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

3 Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’ organizzazione della Commissione.

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