Art. 17 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 17 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto
a) svolgere l’ attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
b) osservare l’ obbligo di discrezione e il segreto professionale e d’ufficio;
c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
d) adempiere a l pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’ AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lav oro, nonché delle trattenute d’ imposta alla fonte;
e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
g) non prestarsi a fare da prestanome;
h) comunicare all’ OTIA ogni modifica concernente le c ondizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’ esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell’ Albo.
2 Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.