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Art. 16 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 16 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Per tutto quanto non previsto dalla prese nte legge e dal regolamento, l’ OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

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