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Art. 14 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 14 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’ OTIA.

2 Essa è competente per

a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;

b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;

c) approvare i cont i preventivi e consuntivi dell’ OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;

d) designare i membri della Commissione di vigilanza ch e devono essere proposti dall’ OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.

3 Essa si riunisce ordin ariamente almeno una volta all’ anno.

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