705.400
CH-TI
Art. 13 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 13 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Gli organi dell’ OTIA sono
a) l’Assemblea dei titolari dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
b) il Consiglio.