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Art. 11 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 11 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

L’ OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’ arte e le regole deontologiche siano rispettate.

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