705.400
CH-TI
Art. 10 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 10 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
L’ Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell’ autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.