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Art. 1 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 1 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

2 Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.

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