705.400
CH-TI
Art. 1 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 1 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.
2 Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.