Art. 9 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
Art. 9 RPA
1 Nell’ambito dei compiti stabiliti dalla legge il responsabile della garanzia della qualità assicura che tutte le misure di garanzia della qualità imposte dalle prescrizioni antincendio siano attuate correttamente.
2 Per il ruolo di responsabile della garanzia della qualità fanno stato i requisiti professionali stabiliti dalle prescrizioni antincendio, ritenuto che al minimo è richiesto quello di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 “Accreditamento di organismi di certificazione di persone”.
3 Per gli edifici alti complessivamente più di 30 m è richiesta la qualifica di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
4 Per ogni intervento che influisce sulle misure di protezione antincendio, compresi quelli non sottoposti all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità antincendio, deve essere presente la figura del responsabile della garanzia della qualità.
Tecnico riconosciuto (art. 13 cpv 3 e 4 LPA)