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Art. 7 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

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Art. 7 RPA

1 Il controllo visivo e la pulizia degli impianti calorici a combustione (ovvero impianti costituiti da un aggregato di combustione e da un impianto di evacuazione dei gas combusti) devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.

2 Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario e con un grado di sporcizia normalmente prevedibile.

3 Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.

4 Sono abilitati a eseguire il controllo visivo e la pulizia ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge

a) i detentori di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino;

b) per gli impianti alimentati a gas, gli spazzacamini con attestato AFC e in possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

5 L’elenco degli spazzacamini abilitati con l’indicazione degli impianti sui quali possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.

6 Lo spazzacamino abilitato è tenuto a

a) controllare visivamente il buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procedere con la sua pulizia;

b) segnalare al proprietario e al municipio eventuali inosservanze riscontrate dal profilo della protezione antincendio;

c) smaltire le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure pretrattarle; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS);

d) richiedere alla SPAAS l’assegnazione di un numero di esercizio aziendale quale fornitore di rifiuti speciali (numero di esercizio VeVa) per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif.

7 … [7]

8 Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.

Sistema informatico cantonale degli impianti fissi (art. 10 cpv. 2 LPA)

[7] Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 352.

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