Art. 6 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
Art. 6 RPA
1 Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile. [3]
2 I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni
a) ogni dieci anni per
- edifici amministrativi;
- locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;
- locali di vendita con una superficie fino a 1'200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 20 a 100 persone;
- edifici destinati ad attività di alloggio temporaneo (per es. alloggio turistico) da 7 a 19 posti letto;
b) ogni cinque anni per
- edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di protezione antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;
- edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;
- edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;
- negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 101 a 300 persone, in particolare, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;
- parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;
- esercizi artigianali ed industriali;
- edifici scolastici, scuole dell’infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;
c) ogni due anni per
- locali o settori a rischio di esplosione;
- locali notturni, erotici e discoteche;
- locali pubblici e aperti al pubblico interrati;
- locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili. [4]
3 I controlli devono assicurare almeno che
a) le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso;
b) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita e certificata;
c) il personale sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio;
d) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato;
e) l’eventuale materiale combustibile sia depositato ad una distanza sufficiente da fonti di calore;
f) i residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
g) le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza siano accessibili liberamente e non adibite ad altri usi;
h) i muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti funzionali visibili;
i) i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all'uso e funzionanti;
j) carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni;
k) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo conforme alle prescrizioni.
4 La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta aggiornata.
5 Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l’avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti gravi che comportano un rischio d’incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che verifica l’avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire. [5]
6 Il municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L’elenco contiene le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell’ultimo controllo e la periodicità. [6]
7 I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scadenziari definiti dalle direttive specifiche.
Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione (art. 9 LPA)
[3] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
[4] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
[5] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
[6] Cpv. reintrodotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124; precedente modifica: BU 2025, 84.