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Art. 6 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

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Art. 6 RPA

1 Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile. [3]

2 I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni

a) ogni dieci anni per

- edifici amministrativi;

- locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;

- locali di vendita con una superficie fino a 1'200 mq;

- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 20 a 100 persone;

- edifici destinati ad attività di alloggio temporaneo (per es. alloggio turistico) da 7 a 19 posti letto;

b) ogni cinque anni per

- edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di protezione antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;

- edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;

- edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;

- negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;

- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 101 a 300 persone, in particolare, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;

- parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;

- esercizi artigianali ed industriali;

- edifici scolastici, scuole dell’infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;

c) ogni due anni per

- locali o settori a rischio di esplosione;

- locali notturni, erotici e discoteche;

- locali pubblici e aperti al pubblico interrati;

- locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili. [4]

3 I controlli devono assicurare almeno che

a) le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso;

b) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita e certificata;

c) il personale sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio;

d) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato;

e) l’eventuale materiale combustibile sia depositato ad una distanza sufficiente da fonti di calore;

f) i residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;

g) le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza siano accessibili liberamente e non adibite ad altri usi;

h) i muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti funzionali visibili;

i) i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all'uso e funzionanti;

j) carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni;

k) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo conforme alle prescrizioni.

4 La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta aggiornata.

5 Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l’avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti gravi che comportano un rischio d’incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che verifica l’avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire. [5]

6 Il municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L’elenco contiene le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell’ultimo controllo e la periodicità. [6]

7 I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scadenziari definiti dalle direttive specifiche.

Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione (art. 9 LPA)

[3] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.

[4] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.

[5] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.

[6] Cpv. reintrodotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124; precedente modifica: BU 2025, 84.

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