705.210
RPABPVOPI
CH-TI
Art. 4 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
RPA
Art. 4 RPA
1 In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione.
2 Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il proprietario può presentare una perizia dalla quale risulti che il rischio residuo d’incendio dell’intera costruzione è accettabile; il municipio ne prende atto. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.