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Art. 4 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

RPA
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Art. 4 RPA

1 In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione.

2 Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il proprietario può presentare una perizia dalla quale risulti che il rischio residuo d’incendio dell’intera costruzione è accettabile; il municipio ne prende atto. [2]

[2] Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.

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