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Art. 3 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

RPA
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Art. 3 RPA

[1] 1 Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità non sono necessari per gli interventi senza influenza sulla sicurezza antincendio.

2 Possono influire sulla sicurezza antincendio, in particolare interventi che riguardano

a) la compartimentazione tagliafuoco;

b) la presenza di vie di fuga e uscite di soccorso;

c) le distanze di sicurezza antincendio;

d) la presenza di materiali combustibili;

e) la presenza di liquidi refrigeranti infiammabili;

f) la presenza di evacuatori di fumo e calore;

g) la presenza di batterie ad accumulo;

h) locali con carico d’incendio elevato;

i) il cambio di destinazione.

3 Di regola non influiscono sulla protezione antincendio

a) lavori di ordinaria manutenzione, come la sostituzione dei servizi, installazioni o impianti tecnici che non comportano un cambiamento del vettore o un aumento del consumo energetico;

b) sistemazioni esterne, opere di cinta, muri, piscine familiari, strade private, serre fisse, accessi stradali;

c) deposito di materiali inerti, apertura di cave, scavi e colmate con materiale terroso;

d) sostituzione di serramenti, apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi;

e) tinteggio di edifici e impianti;

f) canalizzazioni e impianti per le acque di scarico.

Concetto di protezione antincendio in caso di riattazione, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di costruzioni esistenti (art. 3 cpv. 1 LPA)

[1] Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.

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