Art. 3 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
Art. 3 RPA
[1] 1 Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità non sono necessari per gli interventi senza influenza sulla sicurezza antincendio.
2 Possono influire sulla sicurezza antincendio, in particolare interventi che riguardano
a) la compartimentazione tagliafuoco;
b) la presenza di vie di fuga e uscite di soccorso;
c) le distanze di sicurezza antincendio;
d) la presenza di materiali combustibili;
e) la presenza di liquidi refrigeranti infiammabili;
f) la presenza di evacuatori di fumo e calore;
g) la presenza di batterie ad accumulo;
h) locali con carico d’incendio elevato;
i) il cambio di destinazione.
3 Di regola non influiscono sulla protezione antincendio
a) lavori di ordinaria manutenzione, come la sostituzione dei servizi, installazioni o impianti tecnici che non comportano un cambiamento del vettore o un aumento del consumo energetico;
b) sistemazioni esterne, opere di cinta, muri, piscine familiari, strade private, serre fisse, accessi stradali;
c) deposito di materiali inerti, apertura di cave, scavi e colmate con materiale terroso;
d) sostituzione di serramenti, apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi;
e) tinteggio di edifici e impianti;
f) canalizzazioni e impianti per le acque di scarico.
Concetto di protezione antincendio in caso di riattazione, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di costruzioni esistenti (art. 3 cpv. 1 LPA)
[1] Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.