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Art. 2 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

RPA
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Art. 2 RPA

1 Le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC).

2 In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

3 In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado di sicurezza.

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