705.210
RPABPVOPI
CH-TI
Art. 2 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
RPA
Art. 2 RPA
1 Le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC).
2 In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
3 In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado di sicurezza.