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Art. 13 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

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Art. 13 RPA

1 Gli spazzacamini che dispongono di un AFC rilasciato prima del 2015 che non comprende la formazione per impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, possono eseguire il controllo visivo e la pulizia di detti impianti a condizione che abbiano conseguito il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).

2 Sino all’entrata in vigore degli articoli 9 capoverso 3 e 10 della legge e degli articoli 7 capoversi 7 e 8 di questo regolamento, al termine di ogni intervento e al più tardi entro 30 giorni, lo spazzacamino trasmette al municipio l’attestazione dell’avvenuto controllo visivo e della pulizia dell’impianto ai sensi dell’articolo 9 della legge mediante l’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST oppure per scritto mediante invio postale.

3 Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027. [13]

4 Il primo controllo periodico obbligatorio di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto

- per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034

- per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029

- per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027. [14]

[13] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.

[14] Cpv. introdotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.

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