Art. 11 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)
Art. 11 RPA
1 La Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni ed è composta da un presidente e almeno otto membri. [9]
1bis La composizione della Commissione deve comprendere una maggioranza di membri esperti o specialisti in protezione antincendio, e inoltre rappresentare i seguenti enti o associazioni
- Associazione Svizzera d’Assicurazioni;
- Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;
- Federazione Pompieri Ticino;
- Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;
- Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
- Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino;
- Comuni.
Della stessa possono inoltre far parte rappresentanti del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell’economia. [10]
1ter I membri esperti o specialisti in protezione antincendio non sono soggetti alla limitazione della durata del mandato ai sensi dell’articolo 1a del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso gli enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. [11]
2 In particolare la CCPA
a) designa al suo interno i rappresentanti cantonali nei gremi specialistici federali e intercantonali;
b) promuove e coordina la formazione nell’ambito della protezione antincendio;
c) può emanare direttive e raccomandazioni;
d) verifica l’adempimento dei requisiti e decide l’iscrizione dei tecnici riconosciuti nell’elenco di cui all’articolo 13 capoverso 3 della legge, cura la tenuta a giorno del medesimo e provvede alle necessarie pubblicazioni;
e) coadiuva l’autorità cantonale nelle tematiche attinenti alla protezione antincendio e nei compiti di vigilanza di cui all’articolo 15 della legge per quanto attiene alla protezione antincendio . [12]
[9] Cpv. modificato dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27; precedente modifica: BU 2026, 3.
[10] Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.
[11] Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.
[12] Lett. modificata dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.