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Art. 10 RPA Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

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Art. 10 RPA

1 Dispongono della qualifica di tecnico riconosciuto gli ingegneri e gli architetti abilitati alla professione in base alla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, che esercitano da almeno tre anni nel campo dell’edilizia o della protezione antincendio e che sono in possesso del diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Association Europe) e del certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

2 Sono richiesti requisiti superiori per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo dei seguenti edifici e impianti con rischio accresciuto d’incendio

a) edifici alti;

b) costruzioni in legno;

c) locali con grande concentrazione di persone;

d) negozi di vendita;

e) depositi a scaffalature alte;

f) edifici e impianti industriali e artigianali con q ≥ 1'000 MJ/m2;

g) locali e zone con rischio d’incendio o esplosione elevato;

h) edifici di alloggio di tipo a) e b) secondo la NA;

i) scuole, asili e asili nido;

j) edifici e impianti di proprietà di enti di diritto pubblico destinati al pubblico;

k) costruzioni con destinazione sconosciuta;

l) costruzioni con concetti alternativi in sostituzione ai concetti standard.

3 I requisiti superiori sono i seguenti

a) possesso del titolo di tecnico riconosciuto e del certificato di esperto antincendio AICAA;

b) per gli oggetti non classificabili nella lista di cui al capoverso 2 è richiesto il titolo di tecnico riconosciuto, specialista o esperto antincendio;

c) per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo, il tecnico riconosciuto deve essere in possesso di requisiti professionali almeno equivalenti al grado di garanzia della qualità dell’oggetto da collaudare.

4 Il tecnico riconosciuto non può essere attivo su oggetti per i quali è già coinvolto quale proprietario o istante.

5 Il tecnico riconosciuto è responsabile personalmente per la redazione dei documenti di sua competenza.

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