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Art. 9 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)

LPA
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Art. 9 LPA

1 Il proprietario di ogni edificio o impianto è tenuto a provvedere al controllo visivo e alla pulizia degli impianti calorici a combustione secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.

2 Il controllo visivo e la pulizia ai sensi del cpv. 1 sono eseguiti da operatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Stato e che rispettano le sue prescrizioni organizzative.

3 ... [1]

[1] Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 347.

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