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Art. 7 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)

LPA
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Art. 7 LPA

1 Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio.

2 Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità.

3 I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti , i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile.

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