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Art. 19 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)

LPA
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Art. 19 LPA

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [4]

3 L’art. 13 cpv. 4 entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Pubblicata nel BU 2023 , 347.

[4] Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 347.

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