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Art. 16 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)

LPA
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Art. 16 LPA

1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, ai suoi regolamenti o a decisioni su di essi fondate, e segnatamente

a) elabora attestati, concetti di protezione antincendio o perizie, oppure esegue controlli disciplinati dalla presente legge senza essere in possesso dei necessari requisiti;

b) omette l’esecuzione di controlli periodici, controlli visivi e pulizie degli impianti oppure la loro notifica ai municipi;

c) viene meno al suo obbligo di collaborare previsto dall’art. 8, è punibile con una multa sino a 50'000 franchi.

2 Restano riservate le disposizioni del Codice penale svizzero e quelle previste da altre leggi. Sono inoltre applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.

3 Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

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