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Art. 13 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)

LPA
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Art. 13 LPA

1 Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.

2 In particolare il tecnico

a) verifica il concetto di protezione antincendio;

b) rilascia l’attestato di conformità;

c) rilascia il certificato di collaudo;

d) esegue i controlli ai sensi dell’art. 7;

e) segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;

f) elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;

g) fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio;

h) svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco pubblico dei possessori degli stessi.

4 Per ogni intervento su edifici e impianti con un rischio accresciuto d’incendio, il tecnico riconosciuto deve disporre di requisiti superiori. I titolari degli stessi sono inseriti in un’apposita categoria dell’elenco pubblico. [3]

[3] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.

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