Art. 13 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)
Art. 13 LPA
1 Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.
2 In particolare il tecnico
a) verifica il concetto di protezione antincendio;
b) rilascia l’attestato di conformità;
c) rilascia il certificato di collaudo;
d) esegue i controlli ai sensi dell’art. 7;
e) segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;
f) elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;
g) fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio;
h) svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco pubblico dei possessori degli stessi.
4 Per ogni intervento su edifici e impianti con un rischio accresciuto d’incendio, il tecnico riconosciuto deve disporre di requisiti superiori. I titolari degli stessi sono inseriti in un’apposita categoria dell’elenco pubblico. [3]
[3] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.