705.200
LPABSG
CH-TI
Art. 1 LPA Legge sulla protezione antincendio (LPA)
LPA
Art. 1 LPA
1 La presente legge disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni.
2 Gli interventi in caso di incendio sono regolati dalla legislazione sui pompieri. Restano inoltre riservate le norme in materia di pianificazione territoriale e edilizia, di protezione dell’ambiente e sulla protezione dei lavoratori.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
32.2002.100 · ti (art. 1 cpv. 3 LPA)
Appeal Against Denial of Invalidity Pension for Depressive Syndrome Upheld
Cited in the reasoning (2.3) to establish the applicability of the Federal Administrative Procedure Act to the Cantonal Court of Appeals, but not explicitly used in the final orders.