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Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (5 Articoli)

1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).

2 Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il di ritto di opposizione giusta l’a rticolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’ allegato.

1 Le organizzazioni ch e adempiono le condizioni dell’ art. 8 capoverso 1 LE so no iscritte, a richiesta, nell’ elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).

2 La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.

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