Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
Testo normativo (5 Articoli)
Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’ articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).
2 Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il di ritto di opposizione giusta l’a rticolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’ allegato.
1 Le organizzazioni ch e adempiono le condizioni dell’ art. 8 capoverso 1 LE so no iscritte, a richiesta, nell’ elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).
2 La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.
La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.