Art. 9 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 9 RLE
La domanda deve contenere
a) il nome e l’indirizzo della persona che chiede la licenza, del proprietario del fondo, del progettista e del responsabile della garanzia della qualità (art. 12 legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 - LPA); [15]
b) il genere dell’edificio o degli impianti e la qualità dei materiali impiegati;
c) l'esatta destinazione dell'edificio o degli impianti;
d) le coordinate secondo la carta nazionale, il numero di mappa, la località e la descrizione del fondo, un estratto della carta nazionale alla scala 1:25 000, con l'indicazione dell'ubicazione;
e) la richiesta di deroghe, con la specificazione dei motivi;
f) l'indicazione del limitare del bosco nel raggio di ml 30;
g) l'occupazione di area pubblica;
h) il preventivo delle spese secondo le norme SIA;
i) a seconda della natura dell’opera
– il calcolo particolareggiato degli indici d’occupazione e di sfruttamento;
– il calcolo dell’isolamento termico;
– il volume degli edifici o impianti;
– il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico;
– negli edifici o impianti artigianali o industriali, il numero delle persone che vi saranno presumibilmente occupate;
– gli atti richiesti da leggi speciali, in particolare l’esame dell’impatto sull’ambiente secondo la relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico. [16]
l) l’attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto (art. 3 LPA); [17]
m) la data probabile dell’inizio dei lavori e la loro durata; [18]
n) le informazioni ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR) concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro smaltimento, se
– si prevede che saranno prodotti più di 200 mc di rifiuti edili oppure che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute;
– l’intervento comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite tramite una perizia allestita da uno specialista riconosciuto;
– sono previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell’Ordinanza sui siti contaminati del 26 agosto 1998 (OSiti); [19]
o) per i progetti fuori zona edificabile, un piano 1:100 con indicate le modifiche apportate alla superficie impermeabilizzata del suolo ai sensi dell’art. 25a cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT), ivi compresi eventuali ripristini. [20]
[15] Lett. modificata dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedente modifica: BU 2015, 208.
[16] Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174; precedenti modifiche: BU 2006, 128; BU 2013, 391.
[17] Lett. modificata dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precendente modifica: BU 2012, 97.
[18] Lett. introdotta dal R 7.3.2012; in vigore dal 1.4.2012 - BU 2012, 97.
[19] Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174; precedente modifica: BU 2016, 334.
[20] Lett. introdotta dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.