Art. 52a RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 52a RLE
[65] 1 Le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi a favore dei Comuni conformemente all’art. 3 cpv. 2 della legge sono remunerate in funzione della classe di stipendio dei funzionari coinvolti e secondo il seguente tariffario: [66]
Classe stipendio
Tariffa oraria
(franchi)
1 - 3
fr. 60.--
4 - 5
fr. 75.--
6 - 7
fr. 85.--
8 - 9
fr. 100.--
10 - 11
fr. 115.--
12 - 13
fr. 130.--
14 - 15
fr. 145.--
16 - 17
fr. 165.--
18 - 20
fr. 185.--
1bis Per le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani conformemente all’art. 19a della legge, l’emolumento è fissato in 105 franchi/ora. [67]
2 I Comuni e gli enti richiedenti ai sensi dei precedenti capoversi sono inoltre tenuti a rifondere al Dipartimento le eventuali spese per perizie, trasferte ed altri costi. [68]
3 Le tasse e le spese di cui al presente articolo sono addebitate direttamente sul conto Stato-Comune.
[65] Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391.
[66] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[67] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[68] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.