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Art. 52a RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)

RLE
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Art. 52a RLE

[65] 1 Le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi a favore dei Comuni conformemente all’art. 3 cpv. 2 della legge sono remunerate in funzione della classe di stipendio dei funzionari coinvolti e secondo il seguente tariffario: [66]

Classe stipendio

Tariffa oraria

(franchi)

1 - 3

fr. 60.--

4 - 5

fr. 75.--

6 - 7

fr. 85.--

8 - 9

fr. 100.--

10 - 11

fr. 115.--

12 - 13

fr. 130.--

14 - 15

fr. 145.--

16 - 17

fr. 165.--

18 - 20

fr. 185.--

1bis Per le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani conformemente all’art. 19a della legge, l’emolumento è fissato in 105 franchi/ora. [67]

2 I Comuni e gli enti richiedenti ai sensi dei precedenti capoversi sono inoltre tenuti a rifondere al Dipartimento le eventuali spese per perizie, trasferte ed altri costi. [68]

3 Le tasse e le spese di cui al presente articolo sono addebitate direttamente sul conto Stato-Comune.

[65] Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391.

[66] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.

[67] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.

[68] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.

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