705.110
RLE
CH-TI
Art. 49 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
RLE
Art. 49 RLE
1 Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà non possono essere soppresse o modificate per accordo delle parti, nemmeno col consenso dell'autorità, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, dai piani o dai regolamenti.
2 Le restrizioni di diritto pubblico sussistono anche senza iscrizione nel registro fondiario.