Art. 47 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 47 RLE
1 Prima di ordinare la demolizione o la rettifica di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il Municipio deve chiedere l'avviso al Dipartimento; l'avviso riguarda il diritto di competenza cantonale.
1bis In presenza di una violazione materiale non autorizzabile a posteriori il Municipio trasmette al Dipartimento, entro 60 giorni dall’accertamento, una proposta di ordine di ripristino della legalità. Ricevuto l’avviso cantonale vincolante, il Municipio emana l’ordine di ripristino nel termine di 30 giorni. [58]
1ter In presenza di una domanda di costruzione a posteriori la proposta di ordine di ripristino della legalità dev’essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell’opposizione cantonale. Si applica per il rimanente il cpv. 1 bis . [59]
1quater La proposta di decisione di cui ai capoversi precedenti deve indicare le modalità di ripristino ed il termine di esecuzione, che non potrà in ogni caso essere superiore a quello prescritto dall’art. 43c cpv. 1 OPT. [60]
2 La demolizione non esclude la procedura di contravvenzione.
[58] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[59] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[60] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.