Art. 45 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 45 RLE
1 Il Municipio ordina la sospensione dei lavori e delle utilizzazioni non autorizzati o eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione; l'ordine può essere impartito anche dal Dipartimento se il Municipio non interviene con la necessaria sollecitudine, specialmente quando sono violate disposizioni di competenza cantonale. [56]
2 L'ordine non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (i lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.
3 I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione.
4 L'ordine di sospensione deve indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme alla legge, assegnando ove occorra al proprietario un termine per il deposito di una domanda di variante.
5 La decisione di sospensione dei lavori è immediatamente esecutiva.
6 La sospensione dell’utilizzazione è ordinata immediatamente ed eseguita entro i termini dell’art 43b cpv. 1 lett. a OPT. [57]
[56] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[57] Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.