Art. 40 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 40 RLE
1 Oltre a quanto esemplificato nell'art. 38 cpv. 1 LE, non vengono computati nella superficie utile lorda i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro.
2 Nell'indice di occupazione non vengono computati i balconi non calcolati nella distanza dal confine.
3 Per il computo della superficie utile lorda, edificabile e edificata, lo spessore dei muri perimetrali con isolamento termico dei nuovi edifici è considerato nella misura di 35 centimetri al massimo. [48]
4 Il bonus sulla superficie utile lorda ai sensi dell’art. 40a cpv. 3 della legge è concesso soltanto per la realizzazione di nuovi edifici che raggiungono almeno la classe A dell'efficienza energetica dell'involucro e la classe B dell'efficienza energetica globale secondo il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) o che ottengono almeno il certificato Minergie-P, Minergie-A o Minergie-ECO. Nell’ambito della ristrutturazione di edifici esistenti è richiesto il raggiungimento della classe B dell'efficienza energetica dell'involucro e della classe B dell'efficienza energetica globale secondo il CECE oppure l'ottenimento di un certificato Minergie. In ogni caso, il CECE Nuovo edificio - provvisorio, il CECE Plus o il certificato provvisorio Minergie devono essere prodotti assieme alla domanda di costruzione. [49]
[48] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 535.
[49] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183; precedenti modifiche: BU 2010, 53; BU 2023, 389.