Art. 4 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 4 RLE
La licenza di costruzione è necessaria per
a) la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere;
b) la demolizione parziale o totale di edifici;
c) ogni altra opera edilizia o impianto come
- muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili;
- canalizzazioni e impianti per le acque di scarico;
- cisterne per il concime o il colaticcio;
- serbatoi per gas, oli combustibili e carburanti;
- impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale;
d) l'apertura di cave per l'estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate;
e) il deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura;
f) i campeggi;
g) impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo e le loro modifiche ai sensi del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI); [11]
h) la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 105 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali d’interesse cantonale (art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997). [12]
[11] Lett. introdotto dal R 26.6.2001; in vigore dal 3.7.2001 - BU 2001, 175.
[12] Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 305; precedenti modifiche: BU 2014, 282; BU 2017, 174.