Art. 3a RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 3a RLE
[8] 1 Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l’annuncio ai sensi degli articoli 32 a e 32a bis dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev’essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. [9]
2 Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l’intervento e a dimostrare che l’impianto è sufficientemente adattato al tetto e/o alla facciata, e segnatamente
a) il nome e l’indirizzo del proprietario del fondo;
b) il numero e il subalterno di mappa;
c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell’edificio;
d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
e) a dipendenza dell’intervento, una pianta del tetto e/o delle facciate con indicate le dimensioni e la posizione dell’impianto;
f) una o più sezioni. [10]
3 Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
[8] Art. introdotto dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282.
[9] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
[10] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.