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705.110 RLE CH-TI

Art. 3a RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)

RLE
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Art. 3a RLE

[8] 1 Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l’annuncio ai sensi degli articoli 32 a e 32a bis dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev’essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. [9]

2 Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l’intervento e a dimostrare che l’impianto è sufficientemente adattato al tetto e/o alla facciata, e segnatamente

a) il nome e l’indirizzo del proprietario del fondo;

b) il numero e il subalterno di mappa;

c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell’edificio;

d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;

e) a dipendenza dell’intervento, una pianta del tetto e/o delle facciate con indicate le dimensioni e la posizione dell’impianto;

f) una o più sezioni. [10]

3 Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

[8] Art. introdotto dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282.

[9] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.

[10] Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.

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