Art. 37 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 37 RLE
1 Ai lavori di cantiere sono applicabili le seguenti prescrizioni particolari per la tutela della quiete dai rumori
a) le macchine impiegate nelle costruzioni devono di regola essere azionate elettricamente; nelle vicinanze di ospedali, asili, scuole, istituti scientifici, chiese e cimiteri, possono essere usate altre macchine solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile;
b) i lavori rumorosi, come la lavorazione del legno o dei metalli, devono essere fatti di norma in baracche o locali chiusi;
c) l'uso di battipali e l'infissione di palancole di ferro sono ammessi solo allorché altri sistemi non sono possibili o la loro spesa risulti sproporzionata.
2 Il Municipio è tenuto a prescrivere adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rumori inevitabili, come l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti e la limitazione dei lavori a determinati periodi e orari; esso può inoltre vietare l'uso di macchine che, per causa di vetustà o di cattivo stato di manutenzione, provocano rumori inutili.
3 Sono riservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.