Art. 36 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 36 RLE
[46] 1 Le installazioni di nuovi ascensori e componenti di sicurezza come pure le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli stessi devono rispettare le norme dell’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999.
2 In particolare, nuovi ascensori e componenti di sicurezza possono essere installati soltanto se la loro immissione in commercio è avvenuta conformemente agli articoli da 4 a 10 dell’ordinanza.
3 Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l’eliminazione di, almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA 370.080
a) sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei pericoli significativi);
b) vetro inadeguato nelle porte (n. 27);
c) superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38);
d) cabina senza porte (n. 40);
e) nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46);
f) nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56);
g) nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71).
4 Il rispetto di tali requisiti dev’essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell’ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto.
5 In ogni caso l’esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del proprietario.
[46] Art. modificato dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282; precedenti modifiche: BU 2006, 28; BU 2013, 391.