Art. 3 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 3 RLE
[2] 1 Non soggiacciono a licenza edilizia
a) gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali federali e cantonali come la legge federale sulle strade nazionali, la legge federale sulle foreste, la legge sulle strade, la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, la legge sui consorzi (del 1913);
b) i lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non comportanti un cambiamento di consumo energetico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della carpenteria e del tipo dei materiali;
c) gli edifici o impianti sottratti alla competenza cantonale dal diritto federale;
d) le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte;
e) ...;
f) ...;
g) la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo;
h) gli scavi e colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno fino all’altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500, per un massimo di mc 200, nella zona edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato; [3]
i) le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni;
k) la sosta di roulottes per un periodo non superiore a tre mesi nello spazio di un anno fuori dall'area forestale;
l) il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi, ritenuto però che tale deposito non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale;
m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti o alle facciate situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979). [4]
n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); [5]
o) la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991, previo annuncio al Municipio; [6]
p) in zona edificabile, riservate eventuali norme comunali più restrittive, la locazione a fini turistici non sottoposta alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), di unità abitative o di parte di esse, per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni per anno civile, previo annuncio al Municipio. [7]
2 L'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.
[2] Art. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
[3] Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
[4] Lett. modificata dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183; precedente modifica: BU 2014, 282.
[5] Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282.
[6] Lett. introdotta dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
[7] Lett. modificata dal R 7.6.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 244; precedente modifica: BU 2022, 297.